Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6509 del 11 giugno 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Le forme depressive e le manifestazioni di tipo emozionale strettamente collegati con l'etą fisiologica avanzata non assumono rilevanza ai fini dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 643 c.p. che richiede una menomazione psichica tale da incidere concretamente sulle condizioni del soggetto e da menomarne sensibilmente le capacitą volitive e intellettive.

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