Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3209 del 23 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacitą di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacitą psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione.

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