Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2506 del 24 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 642 c.p. — che punisce la fraudolenta distruzione della cosa propria — costituisce un'ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in pił, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell'assicuratore.

In tema di reato di fraudolenta distruzione della cosa propria, la novella introdotta al secondo comma dell'art. 642 c.p. dall'art. 24 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, secondo cui si procede «a querela di parte», si riferisce ad entrambe le forme (semplice o aggravata) in cui il reato puņ consumarsi, rispettivamente previste dal primo e dal secondo comma.

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