Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31990 del 27 settembre 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto derivante dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può riguardare beni che siano oggetto di una procedura fallimentare, e, quindi, può comportare il sacrificio delle ragioni dei creditori, trattandosi di beni intrinsecamente ed oggettivamente pericolosi per la loro pertinenza al reato, ma, ove tali beni siano sequestrati per equivalente, spetta al giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, dare conto della prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle che implicano la tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.

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