Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4731 del 31 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di condizioni per la riabilitazione, mentre, da un lato, la impossibilitā di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato non va intesa in senso restrittivo e cioč come conseguenza della sola impossidenza economica (ma ricomprende tutte le situazioni non imputabili al condannato che, comunque, gli impediscono l'adempimento delle obbligazioni civili, al quale č tenuto al fine di conseguire il beneficio richiesto), dall'altro, si deve ritenere sussistente a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio, in base al quale egli č tenuto alla dimostrazione dell'emenda e della condotta di ravvedimento successiva alla condanna. (Nell'enunciare il principio sopra riportato, la Suprema Corte ha precisato che non occorre, sul punto, una rigorosa dimostrazione, essendo sufficiente anche un mero principio di prova, che sia comunque tale da sollecitare il ricorso ad autonomi poteri di indagine da parte del giudice, poteri che ben possono essere attivati dalla dimostrazione che il condannato si č adoperato per la ricerca degli eredi del danneggiato, dalla prova dell'avvenuto contatto con costoro, dalla acquisizione di una dichiarazione liberatoria proveniente dagli stessi, ecc.).

(massima n. 2)

L'articolo 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) prevede una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all'art. 640 dello stesso codice e non una figura autonoma di reato, con la conseguenza che, ove siano riconosciute sussistenti anche circostanze attenuanti, č consentito al giudice effettuare il giudizio di comparazione tra gli elementi accessori di segno diverso.

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