Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 29 del 2 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La contestualitą della vidimazione per autentica non costituisce requisito essenziale di affidabilitą dell'atto, se il professionista sia in grado autonomamente di attestare la genuinitą della sottoscrizione e la sua riconducibilitą al proprio assistito, attestazione di cui, con la sottoscrizione dell'atto si assume la responsabilitą. (Fattispecie relativa a mancanza di contestualitą tra sottoscrizione della procura speciale da parte dell'interessato e sua autenticazione da parte del difensore).

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