Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2286 del 12 maggio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Per Ģerogazioni pubblicheģ, cui si riferisce l'art. 640 bis c.p. debbono intendersi soltanto quelle finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attivitā di interesse pubblico, rimanendone quindi escluse le indennitā di natura previdenziale o assistenziale (come quella prevista per le lavoratrici madri), la cui fraudolenta percezione puō rendere configurabile il reato di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico, ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 1 c.p.

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