Cassazione penale Sez. III sentenza n. 11831 del 15 ottobre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.), l'elemento specializzante rispetto al reato di truffa è costituito dall'oggetto materiale della frode, cioè da ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, comunque denominata: «contributi e sovvenzioni» (erogazioni a fondo perduto), finanziamenti (cessioni di credito a condizioni vantaggiose per impieghi determinati), mutui agevolati (caratterizzati, rispetto all'ipotesi precedente, dalla maggior ampiezza dei tempi di restituzione). Dal punto di vista oggettivo è richiesta, dunque, per la sussistenza del reato la presenza di artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore. (Fattispecie in tema di concorso con il reato di abuso di ufficio. La Corte ha escluso la sussistenza della truffa aggravata sul presupposto che la condotta di abuso si esauriva in momenti di un'unitaria seriazione procedimentale avente lo scopo di far conseguire contributi agevolati ad un soggetto privato).

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