Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35355 del 29 settembre 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche riguardi l'erogazione di mutui agevolati, il profitto realizzato dall'agente (che consiste nella percezione della somma mutuata dall'istituto finanziario) coincide con il danno patrimoniale subito dall'ente erogante, ed č equivalente all'importo del finanziamento indebitamente ottenuto. (La Corte ha precisato che l'eventuale restituzione all'istituto mutuante delle somme indebitamente percepite costituisce attivitā idonea a ridurre il danno conseguente al reato).

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