Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1098 del 22 marzo 1975

(1 massima)

(massima n. 1)

Nelle servitù negative non mancano dei casi nei quali la semplice indicazione dell'utilità determina, per il suo intrinseco contenuto, l'estensione dell'esercizio della servitù su ogni parte del fondo servente in mancanza di una contraria limitazione; sono paradigmatiche in questa linea la servitù di non edificare tra quelle tipiche, e tra le atipiche quella di non compiere sul fondo servente attività insalubri, nocive o rumorose. Nelle servitù positive, invece, il rapporto tra la condotta attiva del titolare del fondo dominante e l'intera estensione di quello servente sicuramente vien meno, anche sul piano astratto, ogni qualvolta l'utilità, pur non essendo stata limitata e pur prestandosi per il suo contenuto ad una estensione ipotetica su ogni parte del fondo servente, tuttavia non si sottrae, sempre sul piano ipotetico, ad una limitazione derivante da possibili situazioni di fatto, che siano incompatibili con la estensione più lata.

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