Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1445 del 25 marzo 1978

(1 massima)

(massima n. 1)

A norma dell'art. 1063 c.c., l'estensione e le modalità di esercizio di una servitù convenzionalmente costituita vanno dedotte dal titolo, tenendo conto della comune intenzione dei contraenti, da ricavarsi non soltanto dal tenore letterale delle espressioni usate, ma anche, e soprattutto, dall'intento pratico concretamente perseguito, dalle circostanze tenute presenti dalle parti, dal loro comportamento complessivo, dando rilievo, altresì, allo stato dei luoghi, all'ubicazione dei fondi e alla loro naturale destinazione. Nell'interpretazione del titolo può tenersi conto, inoltre, del comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto, purché il riferimento a tale comportamento sia compiuto al solo fine di chiarire il significato e la portata della disposizione negoziale.

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