Cassazione civile Sez. VI-lav. ordinanza n. 6590 del 20 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di invaliditā civile, la revoca della prestazione comporta, per ottenerne il ripristino, per l'assistito la necessitā di instaurazione di un nuovo procedimento amministrativo, ai fini della verifica dei requisiti sanitari e, ove previsti, reddituali, per il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale. Ne consegue che l'interessato deve proporre l'istanza amministrativa di concessione della prestazione, e, in caso di mancata presentazione di essa, il giudice deve dichiarare, in ogni stato e grado del giudizio, l'improponibilitā della domanda giudiziale.

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