Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5265 del 5 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 389 c.p.c., secondo cui, dopo l'annullamento di una sentenza in sede di legittimitā, al giudice di rinvio possono essere rivolte le domande di restituzione e di riduzione in pristino nonché ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione, a tale giudice possono essere proposte anche le domande di risarcimento del danno conseguente alla privazione del bene dal cui godimento la parte č stata estromessa per effetto dell'esecuzione forzata o coattiva della sentenza cassata, riconducibili al novero delle indicate domande di restituzione e ripristino.

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