Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5455 del 9 dicembre 1989

(1 massima)

(massima n. 1)

L'esistenza di una servitù, pur comportando la restrizione delle facoltà di godimento del fondo servente, non impedisce al suo proprietario, anche quando il fondo è gravato da servitù di passaggio, di operare la chiusura del fondo stesso, essendogli riconosciuta tale facoltà dal combinato disposto degli artt. 841 e 1064 c.c., purché dalla chiusura non derivino restrizioni al contenuto della servitù e si adottino mezzi idonei ad assicurare al titolare di essa la libera esplicazione del proprio diritto, sia pure con un minimo e trascurabile disagio.

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