Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 10722 del 15 maggio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348 ter, terzo comma, cod. proc. civ., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilitą, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., č necessario che nel suddetto ricorso per cassazione sia fatta espressa menzione dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimitą e gią prospettate al giudice del gravame.

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