Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5564 del 13 aprile 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Il proprietario del fondo servente può recingere la sua proprietà, ancorché gravata da un diritto di servitù di passaggio, per tutelare indirettamente anche i suoi diritti alla sicurezza e alla riservatezza, se, conformemente alla disposizione dell'art. 1064 c.c. il transito per l'utilitas del fondo dominante è libero e comodo: né viola l'art. 833 c.c. se nella chiusura non è configurabile un atto emulativo.

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