Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 3005 del 11 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equitą, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia č inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cod. proc. civ., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto.

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