Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2364 del 22 aprile 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora durante il giudizio di divisione relativo ad immobile non comodamente divisibile uno dei condividenti ceda ad un terzo la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il cessionario di detta quota, ove intervenga nel processo, sta in giudizio in nome proprio come attuale titolare del rapporto sostanziale controverso, in qualitą di parte dotata di piena autonomia processuale, mentre il cedente, che non venga estromesso dal giudizio, assume la veste di sostituto processuale, munito, in quanto tale, di un potere dispositivo subordinato alla volontą del cessionario medesimo. Ne consegue che, in siffatta situazione, il potere di chiedere o meno l'attribuzione del bene ai sensi dell'art. 720 c.c. spetta al cessionario della quota, e non al cedente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.