Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3812 del 12 giugno 1981

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di cessione della quota ereditaria, la qualitą di litisconsorte necessario nel giudizio di divisione spetta al cessionario, e non al cedente, atteso che tale qualitą, a norma dell'art. 784 c.p.c., si ricollega alla veste di partecipante alla comunione ereditaria, non a quella di erede in sé considerata.

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