Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3788 del 22 giugno 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

La comunione ereditaria non si trasforma in comunione ordinaria per il fatto che essa comprenda un unico bene immobile, né per la circostanza che alcuni dei coeredi abbiano ceduto ad estranei le rispettive quote, con la conseguenza che, anche in tale ipotesi, la divisione deve aver luogo in conformitą alle norme sulla divisione ereditaria. Nell'ipotesi di cessione di quote ereditarie, legittimi contraddittori, nelle operazioni divisionali, sono i cessionari e non i cedenti, i quali, pur conservando la qualitą di eredi, sono usciti, in conseguenza dell'alienazione, dalla comunione ereditaria e, pertanto, sono rimasti privi di legittimazione in ordine alla divisione.

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