Cassazione civile Sez. II sentenza n. 727 del 14 marzo 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di divisione ereditaria deve svolgersi in ogni grado con la partecipazione di tutti i coeredi, altrimenti la sentenza č inutiliter data, ma il ricorrente per cassazione non ha interesse a denunciare il difetto del contraddittorio nel grado d'appello per omessa citazione di alcuni partecipanti alla comunione, quando la sentenza risulti pronunciata anche nei confronti di costoro e quando, a tutti notificato il successivo ricorso per cassazione, coloro che si assume essere rimasti estranei alla precedente fase, non abbiano fatto valere, in sede di legittimitā e secondo l'art. 327 comma 2 c.p.c., il vizio dell'impugnata sentenza, la quale ha cosė acquistato l'astratta possibilitā di passare in giudicato anche per loro.

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