Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5266 del 4 marzo 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di divisione della cosa comune, il risultato finale - della trasformazione dei diritti "pro quota" dei singoli partecipanti in altrettanti diritti individuali di proprietą esclusiva su concrete e determinate porzioni di beni comuni - si attua attraverso tre fasi fondamentali: la fase della c.d. assificazione, quella della formazione delle quote e quella della attribuzione. Tale sequenza ha carattere progressivo per cui non possono i condividenti chiedere direttamente l'attribuzione senza che il giudice abbia previamente disposto il progetto di formazione delle quote ed abbia precisato le modalitą della divisione, dando disposizioni in merito all'estrazione a sorte dei lotti. Ne consegue che, ove al progetto divisionale non siano state sollevate contestazioni ed esso sia, conseguentemente, divenuto esecutivo, il giudice deve provvedere, con ordinanza non impugnabile, all'attuazione di tale progetto e dare disposizioni in merito all'estrazione a sorte dei lotti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto corretto il differimento delle operazioni divisionali, deciso dal giudice di primo grado, al passaggio in giudicato della pronuncia che doveva risolvere altre questioni dibattute dai condividenti, laddove, invece, la Corte di merito avrebbe dovuto procedere all'estrazione a sorte dei lotti, come richiesto nell'atto di gravame, non avendo il Tribunale svolto tale attivitą).

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