Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5952 del 14 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Il potere del giudice di rilevare d'ufficio le nullitā del contratto di assicurazione (nella specie, per la responsabilitā civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) o delle singole clausole di esso va coordinato necessariamente con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue che il contraente, laddove deduca la nullitā di una clausola di delimitazione del rischio, č tenuto ad allegare ritualmente i fatti costitutivi dell'eccezione (ovvero l'esistenza della clausola, la sua inconoscibilitā, il suo contenuto in tesi vessatorio) nella comparsa di risposta o con le memorie di cui all'art. 183 cod. proc. civ.

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