Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2954 del 2 agosto 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione di cose comuni, l'indicazione del «socio» fra i soggetti attivi del reato, contenuta nel primo comma dell'art. 627 c.p., deve essere intesa come riferita esclusivamente ai soci delle società di persone, in relazione alle quali è configurabile la comproprietà dei beni conferiti, ma non può essere estesa a quelli delle società di capitali, che sono dotate di personalità giuridica e costituiscono soggetto giuridico del tutto distinto dalle persone dei singoli partecipanti.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.