Cassazione penale Sez. II sentenza n. 243 del 7 febbraio 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini del delitto di rivelazione di segreti scientifici o industriali č irrilevante che l'apprensione dei segreti medesimi sia avvenuta legittimamente o illegittimamente. La novitā e l'originalitā delle applicazioni industriali non sono essenziali ai fini del delitto previsto dall'art. 623 c.p. Ai fini del delitto previsto dall'art. 623 c.p. non č necessario che esista un brevetto per le scoperte, invenzioni o applicazioni tutelate.

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