Cassazione penale Sez. V sentenza n. 25008 del 20 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rivelazione ed impiego di notizie destinate a rimanere segrete ai sensi dell'art. 623 c.p., la detta destinazione non può che provenire dall'avente diritto al segreto e cioè, dal titolare dell'impresa nella quale le stesse notizie vengono utilizzate, con manifestazione di volontà espressa o tacita, la quale non deve essere frutto di un mero arbitrio, ma deve essere funzionale alla tutela del bene protetto dalla norma, costituito dal diritto dell'imprenditore all'organizzazione dell'attività economica nel rispetto dell'obbligo di fedeltà e correttezza dei propri dipendenti. Conseguentemente, tale essendo la ratio della norma, non è richiesto ai fini della configurabilità del reato che le notizie de quibus siano originali o nuove e le stesse ben possono essere costituite anche dal c.d. Know-how aziendale inteso come il complesso di informazioni industriali necessarie per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un impianto.

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