Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4264 del 2 febbraio 2006

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 617 bis c.p. (installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) qualora all'interno dell'abitacolo di una vettura sia collocata una microspia idonea a registrare solo le conversazioni o comunicazioni dei soggetti presenti a bordo dell'auto, in quanto perché possa parlarsi di intercettazione in senso tecnico, č necessario che il soggetto si inserisca nel canale dal quale č escluso il non comunicante con meccanismi che consentano di percepire quanto affermato da entrambi gli interlocutori.

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