Cassazione penale Sez. II sentenza n. 32440 del 31 luglio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il reato previsto dall'art. 12 D.L. 3 maggio 1991, n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991, n. 197, in tema di uso illecito di carte di credito o di pagamento, la condotta di chi procede a ricaricare il cellulare utilizzando indebitamente codici relativi a carte di credito telefoniche fraudolentemente sottratte da altri a chi le deteneva legittimamente, dovendosi ritenere che, ai sensi del citato art. 12, la scheda prepagata sia un “documento analogo” alle carte di credito o di pagamento, che abilita alla prestazione dei servizi telefonici (nella specie, la Corte ha escluso la configurabilitą del reato di ricettazione, dal momento che l'imputato non aveva ricevuto denaro o cose provenienti da reato, ma aveva semplicemente numeri di codici fornitigli da altri soggetti; inoltre, ha pure escluso la sussistenza dei delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e di detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici nonché di frode informatica, rispettivamente previsti dagli artt. 615 ter, 615 quater e 640 ter c.p., in quanto non vi era stata alcuna condotta diretta ad introdursi abusivamente nel sistema informatico del gestore del servizio telefonico e neppure alterazione del funzionamento del medesimo sistema al fine di conseguire un ingiusto profitto).

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