Cassazione penale Sez. II sentenza n. 4751 del 21 maggio 1983

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile al delitto di violazione di domicilio poiché tale reato offende non già il patrimonio, bensì l'inviolabilità del domicilio.

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