Cassazione civile Sez. III sentenza n. 33 del 4 gennaio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche in caso di mancata comparizione o di assenza di opposizione dell'intimato l'emissione, ai sensi dell'art. 663 c.p.c., di ordinanza non impugnabile di convalida di sfratto, ha quale presupposto essenziale la sussistenza di un rapporto contrattuale avente ad oggetto la locazione di un ben determinato ed identificabile immobile con la conseguenza che quando l'indicazione dell'immobile oggetto della procedura risulti errata o comunque si deduca che l'immobile indicato è del tutto estraneo ai rapporti contrattuali tra le parti, il detto provvedimento non può essere corretto ai sensi dell'art. 287 c.p.c. bensì è soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione

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