Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1309 del 5 febbraio 1986

(1 massima)

(massima n. 1)

L'elemento psicologico del reato di violazione di domicilio si concreta nella coscienza e volontą dell'agente di introdursi e trattenersi nell'altrui abitazione contro la volontą del titolare del diritto di esclusione, a nulla rilevando il motivo dell'introduzione. Ne consegue che risponde del reato in esame l'imputato che si introduca nella casa della moglie, dalla quale vive separato, senza il suo consenso, per vedere la figlia che era stata affidata alla moglie medesima.

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