Cassazione penale Sez. II sentenza n. 18380 del 21 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di estorsione č a dolo generico, in quanto il procurare a sč o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta soltanto lo scopo in vista del quale il colpevole si determina al comportamento criminoso, ma un elemento della fattispecie oggettiva. Diversamente, l'elemento psicologico del delitto previsto dall'art. 611 c.p. si riassume nell'intenzione di usare violenza o minaccia per costringere taluno a commettere un reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto che gli atti di violenza e minaccia, commessi da un gruppo di disoccupati per ottenere un canale di accesso ai corsi di formazione organizzati dalla Regione, non fossero idonei a costringere l'ente ad accogliere la richiesta, ma che, tuttavia, l'azione, inidonea a configurare gli estremi della tentata estorsione, integrasse il delitto consumato di violenza o minaccia per commettere un reato).

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