Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1735 del 11 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

La figura criminosa di cui all'art. 611 c.p. prevede una forma aggravata del reato di violenza privata - a differenza, però, di quest'ultima - che si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente ha costretto taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, la prima si consuma nel momento stesso in cui viene usata la violenza o la minaccia al fine di costringere o determinare altri a commettere un reato, indipendentemente dal fatto che il reato venga poi effettivamente commesso.

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