Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7772 del 4 luglio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Devono includersi nella nozione di atti sessuali tutti quegli atti indirizzati verso zone erogene, e che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualitą del soggetto passivo e ad entrare nella sua sfera sessuale con modalitą connotate dalla costrizione, sostituzione di persona, abuso di condizioni di inferioritą fisica o psichica. Tra questi vanno ricompresi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo del tutto irrilevante, ai fini della consumazione, che il soggetto abbia o meno conseguito la soddisfazione erotica. La prevalenza dell'aspetto oggettivo e non di quello soggettivo, come avveniva in precedenza per gli atti di libidine discende dalla differente collocazione e dal diverso bene giuridico protetto dai reati introdotti dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 rispetto a quelli in precedenza contemplati dal codice del 1930.

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