Cassazione penale Sez. III sentenza n. 44246 del 5 dicembre 2005

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violenza sessuale, la nozione di atti sessuali č la risultante della somma dei concetti di congiunzione carnale ed atti di libidine, previsti dalle previgenti fattispecie di violenza carnale ed atti di libidine violenti, per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l'elaborazione giurisprudenziale, esprimono l'impulso sessuale dell'agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. Devono pertanto essere inclusi i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime delle vittime, suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale anche in modo non completo e/o di breve durata, essendo irrilevante, ai fini della consumazione del reato, che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che anche i toccamenti delle parti intime o, pił in generale, erogene, effettuati sopra i vestiti e gli abbracci accompagnati da toccamenti di parti del corpo della vittima, integrano gli elementi del delitto di cui all'art. 609 bis c.p.).

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