(massima n. 1)
La servitų di passaggio costituita con testamento a favore di un fondo lasciato ad un erede e divenuto intercluso a seguito di altre disposizioni dello stesso testamento, č soggetta al regime legale dell'estinzione per cessata interclusione, ai sensi dell'art. 1055 c.c., ove la costituzione della servitų risulti finalizzata ad ovviare a tale situazione.