Cassazione penale Sez. III sentenza n. 18847 del 22 aprile 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. (violenza sessuale) comprende — se connotata da costrizione — sia ogni forma di congiunzione carnale tra autore del reato e soggetto passivo, sia qualsiasi atto che offende in modo diretto ed univoco la libertā sessuale della vittima (requisito oggettivo), attraverso l'eccitazione dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del suo istinto sessuale (requisito soggettivo). Di conseguenza, il delitto di violenza sessuale č configurabile non solo nei casi in cui avvenga un contatto fisico diretto tra soggetto attivo e soggetto passivo, ma anche quando il soggetto attivo, al fine del soddisfacimento del proprio piacere sessuale, costringa due soggetti diversi, da considerare entrambi soggetti passivi, a “compiere o subire” atti sessuali solo tra loro.

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