Cassazione penale Sez. III sentenza n. 66551 del 5 giugno 1998

(2 massime)

(massima n. 1)

Con la nuova disciplina introdotta con la legge 15 febbraio 1996, n. 66 l'illiceitā dei comportamenti deve essere valutata alla stregua del rispetto dovuto alla persona umana e della loro attitudine ad offendere la libertā di determinazione della sfera sessuale. Questa č pertanto disancorata dall'indagine sul loro impatto nel contesto sociale e culturale in cui avvengono, in quanto punto focale č la disponibilitā della sfera sessuale da parte della persona, che ne č titolare.

(massima n. 2)

Devono includersi nella nuova nozione di atti sessuali tutti quelli indirizzati verso zone erogene, che siano idonei a compromettere la libera determinazione della sessualitā del soggetto passivo. Ciō comporta la possibilitā di ampliare l'ambito di operativitā del delitto tentato tutte le volte in cui l'atto raggiunga una zona certamente non erogena per la netta opposizione o reazione della vittima. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrare il reato nel caso in cui per la reazione della vittima il bacio, indirizzato sulla bocca, era stato dato su una guancia).

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