Cassazione penale Sez. III sentenza n. 2646 del 27 gennaio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violenza sessuale in danno di persona che si trovi in stato di inferioritą fisica o psichica, si ha induzione punibile quando la condotta configuri una vera e propria sopraffazione nei confronti della vittima che soggiace al volere del soggetto attivo, ridotta a strumento di soddisfazione. (Fattispecie relativa a persona offesa che aveva bevuto una quantitą di bevande alcooliche tale da determinare un evidente indebolimento psichico di cui era pienamente consapevole il soggetto attivo per essere stato presente all'assunzione delle bevande per tutta la sera).

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