Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14789 del 26 marzo 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Il reato di violenza sessuale č configurabile anche all'interno del rapporto di coppia, coniugale o paraconiugale che sia, ogni qual volta vi sia un costringimento fisico-psichico idoneo ad incidere sulla libertā di autodeterminazione del partner, sempre che, sul piano soggettivo, risulti dimostrata la consapevolezza, da parte dell'agente, dell'altrui rifiuto, anche non espresso ma chiaramente percepibile, all'atto sessuale.

(massima n. 2)

In tema di reati contro la libertā sessuale, integra la violazione dell'art. 609 bis c.p. qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea ad incidere sull'altrui libertā di autodeterminazione, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di un tale rapporto un “diritto all'amplesso” nč conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale.

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