Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38261 del 17 ottobre 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di violenza sessuale, la condizione di inferioritā psichica della vittima al momento del fatto prescinde da fenomeni di patologia mentale, in quanto č sufficiente ad integrarla la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni intellettive e spirituali di minore resistenza all'altrui opera di coazione psicologica o di suggestioni, anche se dovute ad un limitato processo evolutivo mentale e culturale, ma con esclusione di ogni causa propriamente morbosa. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente precisato che siffatte situazioni psichiche devono ritenersi idonee ad elidere comunque, in tutto o in parte, la capacitā della vittima di esprimere un valido consenso, sė da impedirle di respingere efficacemente gli atti sessuali dell'agente).

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