Cassazione penale Sez. III sentenza n. 20766 del 3 giugno 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

L'abuso delle condizioni di inferioritą psichica o fisica (art.609 bis, comma secondo, n. 1, c.p.) consiste nel doloso sfruttamento della menomazione della vittima e si verifica quando le richiamate condizioni sono strumentalizzate per accedere alla sfera intima della persona che, versando in uno stato di difficoltą, viene ridotta ad un mezzo per l'altrui soddisfacimento sessuale.

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