Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1913 del 21 febbraio 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Deve ritenersi corretta la qualificazione di incaricato di pubblico servizio attribuita al medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale perché investito di funzioni di carattere pubblicistico aventi nel contempo natura sanitaria ed amministrativa, infatti una volta inseritosi nella struttura il medico non può scindere le funzioni di competenza. Momento di rilievo pubblicistico è non solo quello certificativo, perché questo non è altro che l'attestazione delle mansioni già espletate dall'agente come incaricato di un servizio avente certamente finalità pubblica, la cui parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la procedibilità di ufficio per i reati contro la libertà sessuale commessi da un medico del servizio sanitario nazionale durante le visite ambulatoriali).

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