(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, l'«abuso di autoritą» di cui all'art. 609 bis, primo comma, c.p. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilitą dell'abuso di autoritą in un'ipotesi in cui l'agente aveva compiuto atti sessuali con un minore degli anni sedici che gli era stato affidato, nella sua qualitą di insegnante privato, per ragioni di istruzione ed educazione ed ha conseguentemente ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato il fatto come atti sessuali con minorenne art. 609 quater c.p. anziché come violenza sessuale art. 609 bis c.p.).