Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3990 del 1 febbraio 2001

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di reati contro la libertà sessuale, la violenza richiesta per la integrazione del reato non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da realizzare un vero e proprio costringimento fisico, ma anche quella che si manifesta nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrato il reato di cui all'art. 609 bis c.p. nel caso di improvvisi palpamenti del seno di alcune alunne da parte di un funzionario scolastico).

(massima n. 2)

In tema di violenza sessuale, la repentinità di azione, idonea a limitare la libertà di autodeterminazione della vittima e a renderne inoperante la capacità di resistenza, facendole subire un atto che in altre condizioni non sarebbe stato compiuto, costituisce una forma di aggressione alla libertà sessuale. (Fattispecie relativa a palpeggiamenti «repentini e improvvisi» ad opera di un impiegato di un istituto scolastico nei confronti di alcune studentesse).

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