Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 7533 del 1 aprile 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

La regola della sospensione del decorso della prescrizione dei diritti tra i coniugi, prevista dall'art. 2941, primo comma, n. 1, cod. civ., deve ritenersi operante sia nel caso che essi abbiano comunanza di vita, sia ove si trovino in stato di separazione personale, implicando questa solo un'attenuazione del vincolo.

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