Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 2769 del 6 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Le disposizioni degli artt. 2229 e seguenti cod. civ., che disciplinano il contratto d'opera intellettuale, non escludono la legittimitą di accordi di prestazione gratuita, né determinano una presunzione di onerositą, nemmeno "iuris tantum".

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