Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31715 del 21 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

Integra il delitto di cui all'art. 608 c.p. (abuso di autoritą contro arrestati o detenuti), la condotta del pubblico ufficiale che sottoponga la persona arrestata, di cui abbia la custodia, a misure di rigore non consentite dalla legge e vessazioni, di guisa che la sfera di libertą personale del soggetto passivo subisca un'ulteriore restrizione oltre quella legale, insita nella custodia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la valutazione del giudice di merito che ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 608 c.p. nella condotta di alcuni carabinieri che avevano condotto un minore tratto in arresto nel garage della caserma, dove lo avevano costretto a stare seduto con i piedi sollevati per essere colpito ai malleoli, a subire il gioco del soldato ecc., cosģ ponendo in essere una nuova e diversa costrizione rispetto a quella legale da cui era derivata la lesione della residua libertą del minore).

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