Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5605 del 11 marzo 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di stabilire se un contratto traslativo della proprietą di un bene, per il quale la controprestazione sia costituita, in parte, da una cosa in natura e, in parte, da una somma di denaro, costituisca una compravendita o una permuta, una volta che si escluda la duplicitą di negozi ovvero l'ipotesi del contratto con causa mista, occorre avere riguardo non gią alla prevalenza del valore economico del bene in natura ovvero della somma di denaro, bensģ alla comune volontą delle parti, verificando se esse hanno voluto cedere un bene contro una somma di denaro, commutando una parte di essa, per ragioni di opportunitą, con un altro bene, ovvero hanno concordato lo scambio di beni in natura, ricorrendo all'integrazione in denaro soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi.

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