Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3207 del 12 febbraio 2014

(2 massime)

(massima n. 1)

La parte che si č obbligata o ha alienato un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio delle autorizzazioni amministrative necessarie alle finalitā economiche dell'altra parte deve compiere, secondo buona fede, tutte le attivitā che da lei dipendono per l'avveramento della condizione, senza impedire che la P.A. provveda sul rilascio delle autorizzazioni, potendo l'altra parte, in caso contrario, chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, da accertare con il criterio della regolaritā causale, ove risulti, in base alla situazione esistente nel momento in cui si č verificato l'inadempimento, che la condizione avrebbe potuto avverarsi, mediante il legittimo rilascio delle autorizzazioni.

(massima n. 2)

La vendita di un terreno, che venga stipulata per consentire all'acquirente una sua utilizzazione edificatoria, al momento non permessa dagli strumenti urbanistici, e venga quindi sottoposta alla condizione sospensiva della futura approvazione di una variante di detti strumenti che contempli quell'utilizzazione, non č affetta da nullitā, né sotto il profilo dell'impossibilitā dell'oggetto, né sotto il profilo dell'impossibilitā della condizione, dovendosi ritenere consentito alle parti di dedurre come condizione sospensiva anche un mutamento di legislazione o di norme operanti "erga omnes", salva restando l'inefficacia del contratto in conseguenza del mancato verificarsi di tale mutamento.

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